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Accordo UE-Mercosur 2026: cosa è confermato, cosa è in sospeso e quali rischi restano aperti per gli importatori europei di frutta secca a guscio dal Cono Sud

Applicazione dell’accordo UE-Mercosur da maggio 2026: impatto sui dazi per la frutta secca, cronologia chiave, rischi legali e opportunità per gli importatori europei.

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Tomas Tilot
Data di pubblicazione
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18 min di lettura
EU Mercosur Trade agreement

TL;DR esecutivo

  • Il 1° maggio 2026 inizierà l’applicazione provvisoria dell’Accordo Commerciale Interinale (iTA) UE-Mercosur, lo strumento commerciale autonomo che l’UE ha separato dall’accordo politico più ampio (EMPA).
  • Per gli importatori europei di noci e frutta secca a guscio del Cono Sud, il cambiamento potenziale più rilevante è la riduzione o eliminazione dei dazi su determinate voci tariffarie, a condizione che la merce rispetti le regole di origine dell’iTA e che la preferenza sia operativamente riflessa nella nomenclatura doganale applicabile.
  • L’accordo completo (EMPA) resta soggetto a un percorso politico e giuridico più lungo nell’UE, e il Parlamento Europeo ha già richiesto un parere alla Corte di Giustizia. Conviene considerare il 2026 come una finestra di opportunità commerciale, ma con cautela contrattuale e documentale.

Cosa è successo negli ultimi 120 giorni: la cronologia verificata

Dopo oltre 25 anni di negoziati, l’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur ha smesso di essere una promessa diplomatica ed è entrato nella sua fase operativa. Chi importa noci, mandorle o pistacchi da Argentina, Brasile, Paraguay o Uruguay deve avere chiara questa sequenza, perché ogni data ha conseguenze contrattuali e doganali concrete.

9 gennaio 2026. Il Consiglio dell’UE ha autorizzato la firma dei due strumenti giuridici: l’Accordo di Partenariato Strategico UE-Mercosur (EMPA) e l’Accordo Commerciale Interinale (iTA). Secondo quanto riportato dallo studio legale White & Case e da fonti istituzionali secondarie, la decisione è stata presa a maggioranza qualificata, con cinque Stati membri contrari (Francia, Polonia, Irlanda, Austria e Ungheria) e l’astensione del Belgio. L’Italia non figura tra gli Stati che hanno votato contro, dato rilevante per i flussi commerciali che terminano nei porti del Mediterraneo.

17 gennaio 2026. Firma ufficiale presso la Banca Centrale del Paraguay, ad Asunción, alla presenza dei presidenti del Mercosur, della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio Europeo António Costa. È la firma che mette in moto i processi paralleli di ratifica.

21 gennaio 2026. Il Parlamento Europeo ha approvato con 334 voti favorevoli e 324 contrari una risoluzione che sospende la propria procedura di consenso e chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) un parere sulla compatibilità dell’EMPA e dell’iTA con i Trattati europei. Questo passaggio può ritardare la conclusione formale dell’accordo completo di ulteriori 16-18 mesi.

Febbraio-marzo 2026. Tra fine febbraio e il 17 marzo 2026, i quattro paesi del Mercosur hanno completato le rispettive procedure interne di ratifica. Il Paraguay è stato l’ultimo a farlo, il 17 marzo.

5 marzo 2026. Il Consiglio dell’UE ha adottato formalmente il regolamento che attua le clausole di salvaguardia bilaterale per i prodotti agricoli. L’atto giuridico risultante è il Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 19 marzo 2026. Torneremo sulla sua portata e sui suoi limiti, perché è uno dei punti dove il dettaglio fine conta molto.

23 marzo 2026. La Commissione Europea ha comunicato formalmente ai paesi del Mercosur la data di inizio dell’applicazione provvisoria dell’iTA: 1° maggio 2026.

A partire da quella data, le preferenze tariffarie dell’Accordo Commerciale Interinale sono, in linea di principio, diritto applicabile per le merci originarie del Mercosur che rispettano le regole di origine dell’accordo, sempre a condizione che le linee corrispondenti siano già caricate operativamente nella nomenclatura doganale europea.


iTA vs EMPA: la distinzione che nessun importatore dovrebbe ignorare

Una delle decisioni più importanti del processo è stata dividere l’accordo in due strumenti giuridici paralleli:

1. Accordo di Partenariato Strategico UE-Mercosur (EMPA). È l’accordo “completo”: copre il pilastro commerciale, quello di cooperazione e quello politico. Per la sua natura mista, richiede la ratifica da parte dei 27 Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali —ciò che, in alcuni casi (Belgio, ad esempio), implica anche parlamenti regionali—, oltre al consenso del Parlamento Europeo. Questa è la strada lunga.

2. Accordo Commerciale Interinale (iTA). Copre le materie commerciali e di investimento che sono di competenza esclusiva dell’UE. Non richiede ratifica da parte degli Stati membri, ma solo il via libera del Consiglio e del Parlamento Europeo. Questa è la strada breve. E funziona come accordo indipendente fino all’entrata in vigore dell’EMPA, momento in cui l’iTA viene abrogato e sostituito.

Questa architettura permette alla Commissione di attivare le preferenze tariffarie senza attendere 27 ratifiche. È la stessa strategia che Bruxelles ha utilizzato con l’accordo UE-Cile modernizzato.

Per un importatore europeo di noci, questo significa una cosa: le preferenze tariffarie dell’iTA sono giuridicamente in applicazione provvisoria dal 1° maggio 2026, ma (a) il loro recepimento operativo in dogana dipende dal caricamento effettivo delle linee tariffarie in TARIC, (b) la loro esistenza è condizionata al fatto che la CGUE non le invalidi quando emetterà il proprio parere, e (c) la Commissione può decidere di sospendere o terminare l’applicazione provvisoria se il processo di ratifica dell’iTA non viene completato. Questi tre condizionamenti sono reali e devono essere riflessi in qualsiasi contratto pluriennale.


Il nucleo: cosa può cambiare per la frutta secca a guscio del Cono Sud

Qui l’accordo smette di essere un titolo e diventa conto economico. Per capire l’impatto potenziale sulla frutta secca a guscio bisogna partire da un dato che la maggior parte delle analisi generiche ignora: il dazio europeo sulle noci argentine non era proibitivo, ma introduceva un divario competitivo rispetto al Cile.

Dazi MFN attuali (situazione precedente all’applicazione dell’iTA)

I codici tariffari rilevanti per il nostro settore sono:

Codice CNDescrizioneDazio UE MFN (paesi terzi)
0802.31Noci comuni in guscio, fresche o secche4,0 %
0802.32Noci comuni sgusciate, fresche o secche5,1 %
0802.21Nocciole in guscio3,2 %
0802.22Nocciole sgusciate3,2 %
0802.51Pistacchi in guscio1,6 %
0802.52Pistacchi sgusciati1,6 %
0802.11Mandorle in guscio5,6 %
0802.12Mandorle sgusciate3,5 %

(Fonte: TARIC, banca dati tariffaria integrata della Commissione Europea, 2025-2026)

Su questi dazi, le noci argentine, brasiliane e paraguaiane hanno pagato la tariffa MFN piena, mentre la noce cilena entra nell’UE con dazio zero dall’entrata in vigore dell’Accordo di Associazione UE-Cile nel 2003. Il risultato: a parità di qualità —entrambi i paesi coltivano Chandler, Serr e Franquette—, l’importatore europeo ha visto per due decenni un differenziale strutturale di 4-5 punti percentuali a favore del Cile sul valore dichiarato. Su un FCL di 20 tonnellate di noce sgusciata Chandler con valore dichiarato di 110.000 €, quel differenziale si traduceva in 4.400-5.500 € di costo aggiuntivo per container per l’origine argentina.

La potenziale chiusura del divario

L’iTA prevede una desgrazia immediata per buona parte delle voci tariffarie che copre e una desgrazia scaglionata su 4, 7 o 10 anni per il resto, secondo quanto stabilito nell’Allegato 2-A dell’accordo. La frutta secca a guscio non figura nell’elenco dei prodotti agricoli sensibili soggetti a contingenti tariffari (carne, pollame, zucchero, etanolo, miele, riso), il che suggerisce che la maggior parte delle linee del capitolo 0802 dovrebbe rientrare nel regime di desgrazia più rapido.

Sfumatura importante: la conferma linea per linea del trattamento esatto per ciascuna voce di noci, mandorle, nocciole e pistacchi deve essere verificata sull’Allegato 2-A del testo legale dell’iTA e sul caricamento effettivo in TARIC/Access2Markets una volta che la Commissione avrà pubblicato la nomenclatura applicabile. Fino ad allora, conviene parlare di una finestra di opportunità probabile, non di un risultato garantito.

Traduzione nel linguaggio dell’importatore: dal 1° maggio 2026, se la linea tariffaria specifica figura come desgravata nell’Allegato 2-A ed è operativa in TARIC, una noce Chandler argentina con prova d’origine valida potrebbe entrare in dogana europea a condizioni tariffarie equivalenti a quelle della sua omologa cilena. La discriminazione tariffaria che per 23 anni ha penalizzato il Cono Sud argentino-paraguaiano sarebbe, in quello scenario, in via di correzione.

Non è marketing. È una correzione potenziale del campo di gioco che, se confermata operativamente, incide su tre decisioni del compratore europeo:

  1. Allocazione delle quote di fornitore. Fino a oggi, molti importatori italiani assegnavano una quota maggiore al Cile proprio per il differenziale tariffario. Se quel divario si chiude, la decisione torna a basarsi su ciò che dovrebbe contare: qualità, calibro, consistenza, prezzo FOB e servizio.
  2. Condizioni di pagamento. L’importatore può negoziare condizioni migliori con il fornitore argentino senza dover “compensare” il 4-5% di dazio.
  3. Diversificazione di origine. Argentina e Cile hanno raccolti che si sovrappongono parzialmente (marzo-maggio nell’emisfero sud), con microclimi e varietà differenti. Avere accesso allo stesso costo tariffario amplia le opzioni di copertura.

Quadro sanitario e fitosanitario (SPS): cosa migliora e cosa no

Il materiale ufficiale dell’accordo menziona miglioramenti nella cooperazione SPS: procedure più prevedibili, regole di audit più chiare e riconoscimento del principio di regionalizzazione. Per un importatore, questo può tradursi in una maggiore prevedibilità procedurale con meno sorprese in frontiera.

Cosa l’accordo NON fa: l’iTA non sostituisce i requisiti sanitari e fitosanitari di importazione dell’UE. I limiti di aflatossine del Regolamento (UE) 2023/915, le norme UNECE su qualità e umidità, i controlli ai posti di ispezione frontalieri e i requisiti documentali abituali restano pienamente in vigore. L’accordo migliora il quadro di cooperazione istituzionale tra autorità, non lo sostituisce.

Se il tuo team ha bisogno di rivedere i requisiti europei vigenti per l’importazione di frutta secca a guscio, abbiamo una guida specifica su aflatossine, norme UNECE e Regolamento (UE) 2023/915.


Italia: un mercato strutturalmente ben posizionato

Tra i grandi mercati europei della frutta secca a guscio, l’Italia è probabilmente quello che ottiene più opportunità commerciali concrete dall’accordo. Diverse ragioni convergono:

1. L’Italia è storicamente importatrice netta significativa di noce da tavola e di noce industriale. La produzione italiana —concentrata in Campania, Veneto ed Emilia-Romagna, con la varietà Sorrento e, sempre più, Chandler— non copre la domanda del mercato domestico, che deve essere integrata con importazioni da Stati Uniti, Cile, Francia, Moldavia e altre origini. L’Argentina compete per quello spazio con Chandler di Mendoza, La Rioja e Catamarca.

2. L’industria della panificazione e dolciaria italiana è esportatrice verso il Mercosur. Aziende di pasta, panettone, torrone, cioccolato e prodotti dolciari italiani esportano verso Brasile e Argentina affrontando dazi che l’accordo elimina o riduce: i prodotti di cioccolato pagavano fino al 20% e la dolciaria fino al 18%. Per il cluster agroalimentare italiano del nord, il flusso bilaterale è win-win.

3. Le indicazioni geografiche italiane restano protette. L’accordo protegge oltre 350 indicazioni geografiche europee sul territorio Mercosur, tra cui decine di IGP/DOP italiane come Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano o Aceto Balsamico di Modena. L’industria italiana ha difeso questo punto con fermezza durante la negoziazione.

4. La struttura armatoriale e logistica tra Buenos Aires e i porti del Mediterraneo (Genova, Livorno, La Spezia) è storicamente densa. Ridurre i dazi non richiede di riorganizzare le rotte. La catena logistica è già impostata.

Al contrario, la Francia ha votato contro l’accordo. La ragione è strutturale: la Francia è il maggior produttore europeo di noci (varietà Franquette e noix de Grenoble AOP), e la sua lobby agricola percepisce l’accordo come una minaccia diretta. Per l’importatore italiano, questo rafforza la differenziazione: la noce argentina Chandler non compete con la Franquette francese nello stesso segmento di mercato, ma potrebbe invece guadagnare terreno rispetto alla noce californiana nel canale industriale.


I tre rischi regolatori reali da non ignorare

Qualsiasi analisi seria dell’accordo deve mettere sul tavolo ciò che può andare storto. Ci sono tre focolai di incertezza che un compratore europeo deve monitorare prima di firmare contratti pluriennali.

Rischio 1 (alto): il parere pendente della CGUE

La risoluzione del Parlamento Europeo del 21 gennaio ha sospeso la sua procedura di consenso e ha sottoposto alla CGUE tre domande principali, in linea con quanto previsto dall’articolo 218(11) del TFUE:

  • Se dividere l’accordo in due strumenti paralleli (EMPA + iTA) sia compatibile con la divisione delle competenze prevista dai Trattati e con il mandato negoziale originario del Consiglio.
  • Se le disposizioni dell’iTA limitino indebitamente la capacità dell’UE di stabilire politiche ambientali e di tutela della salute dei consumatori.
  • Se l’applicazione provvisoria dell’iTA sia giuridicamente sostenibile prima della conclusione formale dell’accordo da parte del Parlamento Europeo.

La procedura di parere richiede solitamente tra 12 e 24 mesi. È molto probabile che il parere della CGUE non arrivi prima della metà del 2027. Se fosse negativo, la Commissione dovrebbe rinegoziare parti dell’accordo o disattivare l’applicazione provvisoria. Le conseguenze retroattive sulle merci già sdoganate in regime preferenziale sono materia giuridica ancora in dibattito.

La nostra lettura: lo scenario base è che la CGUE convalidi l’architettura, ma non è uno scenario garantito. Un contratto di fornitura pluriennale deve prevedere clausole di adeguamento se lo scenario avverso si materializza.

Rischio 2 (basso-marginale per la frutta secca a guscio): il nuovo regolamento di salvaguardia

Il Regolamento (UE) 2026/687 dell’11 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 marzo, dota la Commissione Europea di procedure accelerate per sospendere le preferenze tariffarie sui prodotti agricoli se le importazioni dal Mercosur causano o minacciano di causare grave pregiudizio ai produttori europei.

Il dettaglio fine conta. Il regolamento si concentra su un elenco specifico di prodotti agricoli sensibili: pollame, carne bovina, uova, lattiero-caseari, aglio, agrumi, miele, zucchero e biodiesel. Per questo elenco introduce soglie concrete: se le importazioni preferenziali aumentano del 5% sulla media triennale e il prezzo di importazione resta del 5% sotto il prezzo interno, la Commissione deve avviare un’indagine.

Le noci e la restante frutta secca a guscio del capitolo 0802 NON figurano in quell’elenco di prodotti sensibili. Né sono soggette a contingenti tariffari. Questo significa che, in pratica, il meccanismo di salvaguardia rafforzato non si applica direttamente al flusso commerciale di noci, mandorle, pistacchi o nocciole dal Mercosur verso l’UE.

La nostra lettura: il rischio di salvaguardia sulla frutta secca a guscio è residuale. Esiste in teoria la possibilità che si attivi una salvaguardia generale qualora si verificasse un picco di importazioni massiccio e disordinato, ma i volumi argentini e cileni sommati rappresentano una frazione minore della domanda europea, e non sono nel focus politico del regolamento. Un importatore professionale deve essere a conoscenza del regolamento come contesto, ma non come rischio operativo di primo piano.

Rischio 3 (medio, contestuale): il quadro regolatorio europeo in evoluzione

Sebbene le noci non siano tra i prodotti coperti dal Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (la cui lista attuale include caffè, cacao, soia, carne bovina, palma da olio, gomma e legno), il contesto regolatorio europeo si sta muovendo verso requisiti crescenti di tracciabilità, due diligence ambientale e conformità ESG per tutto il settore agroalimentare importato.

Gli importatori che già operano con standard di tracciabilità geografica, certificazione di origine verificabile e catena di custodia documentata avranno un vantaggio competitivo crescente, indipendentemente dal fatto che le noci vengano o meno incluse in future revisioni dell’ambito dell’EUDR o di altri strumenti.


Regole di origine sotto l’iTA: cosa ogni compratore deve capire

Questo è il punto tecnico dove abbiamo visto più errori nelle coperture generiche dell’accordo. L’iTA non istituisce un “certificato di origine” in senso tradizionale rilasciato da autorità governative. Istituisce invece un sistema di autocertificazione basato sugli “statements on origin” (dichiarazioni di origine), coerente con la prassi degli accordi di libero scambio moderni dell’UE (analogo al sistema REX).

Cosa significa questo a livello operativo?

  • La prova d’origine consiste in una dichiarazione rilasciata dall’esportatore sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale rilevante.
  • Deve recare, di norma, la firma autografa originale dell’esportatore.
  • L’esportatore deve essere registrato nel sistema corrispondente (REX sul lato UE).
  • Senza una prova d’origine valida ai sensi del capitolo sulle regole di origine dell’iTA, la preferenza tariffaria non si applica e la merce paga il dazio MFN pieno.
  • L’importatore nell’UE deve essere pronto a presentare, su richiesta dell’autorità doganale e in qualsiasi momento (anche dopo lo sdoganamento), la documentazione che attesti il carattere originario della merce.

In altre parole: l’autocertificazione semplifica il processo, ma non riduce l’onere documentale di fondo. Un importatore europeo che oggi lavora con certificati EUR.1 con il Cile deve capire che il flusso con il Mercosur funzionerà con una logica diversa e preparare il proprio compliance interno di conseguenza.


Cosa deve fare un importatore europeo di frutta secca a guscio prima del 1° maggio

A poche settimane dall’inizio dell’applicazione provvisoria dell’iTA, ci sono sette azioni concrete da avere riviste:

  1. Verificare la classificazione tariffaria di ogni SKU importato in TARIC e confermare se la linea specifica figura con preferenza sotto iTA una volta che la Commissione avrà pubblicato la nomenclatura operativa.
  2. Coordinare con il fornitore del Mercosur l’emissione della dichiarazione di origine secondo il capitolo sulle regole di origine dell’iTA, su fattura o documento commerciale. Senza prova d’origine valida, la preferenza non si applica.
  3. Rivedere le condizioni Incoterms dei contratti in essere. Se l’operazione è chiusa in CIF Genova o CFR Algeciras, ricalcolare il costo di sbarco includendo lo scenario con dazio preferenziale. Se hai bisogno di rinfrescare gli Incoterms per la frutta secca a guscio, abbiamo pubblicato una guida orientata ai container agroalimentari.
  4. Ricalcolare il prezzo di vendita al canale —distribuzione, HORECA, industria— e decidere la politica commerciale: trasferire il risparmio tariffario al cliente, migliorare il margine, o ripartirlo.
  5. Riaprire la negoziazione con i fornitori cileni se il differenziale tariffario era l’unica ragione per cui veniva data loro priorità. Nel nuovo scenario, competono in condizioni più simmetriche con i loro pari argentini.
  6. Inserire clausole di revisione e contingenza nei contratti pluriennali che prevedano cosa accade se la CGUE invalida l’iTA, se la Commissione sospende l’applicazione provvisoria, o se la linea tariffaria specifica non riflette la preferenza operativa in dogana alla data prevista.
  7. Aggiornare la documentazione interna di compliance: gli auditor interni ed esterni chiederanno conto della base giuridica del dazio preferenziale applicato, del sistema di prove d’origine utilizzato e della tracciabilità documentale di ogni sdoganamento.

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Conclusione: una finestra di opportunità che richiede precisione, non entusiasmo

L’accordo UE-Mercosur non trasforma l’Argentina nel nuovo gigante esportatore di frutta secca a guscio in Europa. La produzione argentina di noci resta modesta su scala globale —dell’ordine di 20.000-22.000 tonnellate annue secondo le stime di settore per le ultime campagne— e la dinamica del mercato europeo continuerà a essere dominata da California, Cile e produttori europei tradizionali.

Ciò che l’accordo fa, se l’architettura giuridica regge e le linee tariffarie vengono riflesse operativamente in dogana, è eliminare una distorsione che per due decenni ha penalizzato un fornitore del Cono Sud per ragioni puramente giuridiche, non per qualità né per capacità logistica. Per un importatore europeo —italiano, tedesco, spagnolo— questo significa che le decisioni di origine tornano a basarsi su ciò che dovrebbe contare: varietà, calibro, consistenza, tracciabilità, capacità di consegna e servizio.

Gli importatori che capiranno rapidamente questo cambiamento, che adatteranno le loro relazioni di fornitura con prudenza tecnica e che blinderanno i loro contratti rispetto ai rischi regolatori pendenti, cattureranno la maggior parte del vantaggio durante il raccolto 2026 dell’emisfero sud, che è già in corso.

Gli altri aspetteranno di vedere “cosa succede” ed entreranno quando il differenziale competitivo si sarà chiuso.


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Fonti e riferimenti

  • Consiglio dell’Unione Europea — EU-Mercosur: Council greenlights signature of the comprehensive partnership and trade agreement, comunicato stampa, 9 gennaio 2026.
  • Consiglio dell’Unione Europea — EU-Mercosur: Council greenlights safeguards for agricultural products, comunicato stampa, 5 marzo 2026.
  • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea — Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2026, che attua le clausole di salvaguardia bilaterale degli accordi EMPA e iTA per i prodotti agricoli. GU L, 19.3.2026.
  • Commissione Europea, DG TRADE — EU-Mercosur Partnership Agreement: text of the agreement, pubblicazione ufficiale del testo dell’iTA e dell’EMPA, 2025-2026.
  • Commissione Europea — EU-Mercosur agreement to provisionally apply from 1 May 2026, Daily News, 23 marzo 2026.
  • Commissione Europea — Decisione del Consiglio (UE) 2026/183 sulla firma dell’iTA e Decisione (UE) 2026/185 sulla firma dell’EMPA.
  • Commissione Europea — Access2Markets: Rules of Origin, documentazione sul sistema REX e sull’uso degli statements on origin.
  • European Parliament Research Service — EU-Mercosur Partnership Agreement: Trade pillar, briefing 769537, aggiornamenti 2025-2026.
  • European Parliament, Legislative Train Schedule — The trade pillar of the EU-Mercosur Partnership Agreement, aggiornato a marzo 2026.
  • White & Case LLP — EU to provisionally apply EU-Mercosur Interim Trade Agreement pending CJEU opinion, alert legale, marzo 2026.
  • Baker McKenzie / Trade Compliance Resource Hub — EU-Mercosur: Key developments shaping the trade agreement, analisi tecnica su regole di origine e salvaguardie, febbraio 2026.
  • TARIC — Banca dati tariffaria integrata della Commissione Europea, consultazione delle voci da 0802.11 a 0802.52.
  • International Nut and Dried Fruit Council (INC) — Nuts and Dried Fruit Global Statistical Review, edizioni 2024-25 e 2025-26.
  • Regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti associati alla deforestazione.
  • Regolamento (UE) 2023/915 sui livelli massimi di determinati contaminanti negli alimenti (incluse le aflatossine).

Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2026. Questo articolo verrà aggiornato quando la Commissione Europea pubblicherà l’avviso ufficiale nella Gazzetta Ufficiale che confermerà operativamente l’applicazione provvisoria sulle linee tariffarie specifiche del capitolo 0802, nonché quando la Corte di Giustizia dell’UE si pronuncerà sulla richiesta di parere presentata dal Parlamento Europeo il 21 gennaio 2026.

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Tomas Tilot

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